Art. 2
In vigore dal 14 set 1976
Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società per azioni "Centrale", con sede in Roma, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-11;602#art-2