Titolo III
Art. 48 ter
In vigore dal 4 nov 1997
1. Fermo restando quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonché i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all', le violazioni degli obblighi previsti dal predetto costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvederà a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.
3. La predetta diramazione è rinnovata ogni due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-07-26;752#art-48-ter