Regolamento

Art. 131

Abrogato

Lavori in economia.

In vigore dal 24 apr 1986 al 7 nov 2001
I lavori in economia di cui al capitolo III del presente titolo sono eseguiti a cottimo fiduciario, cioè affidandoli a ditte di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, quando la spesa superi L. 7.000.000, di preventivi o progetti esecutivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo dell'esecutore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché ai capitolati vigenti in materia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;1077#art-r-131

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