Regolamento
Art. 131
Abrogato106 / 162Lavori in economia.
In vigore dal 24 apr 1986 al 7 nov 2001
I lavori in economia di cui al capitolo III del presente titolo
sono eseguiti a cottimo fiduciario, cioè affidandoli a ditte
di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, quando la
spesa superi L. 7.000.000, di preventivi o progetti esecutivi
contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi
prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare
in caso di ritardo o di mancata esecuzione e l'obbligo
dell'esecutore di uniformarsi, a sua cura e spesa, a tutte le
disposizioni legislative e regolamentari nonché ai capitolati vigenti in materia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-05;1077#art-r-131