Art. 2

In vigore dal 10 ago 1976
Le operazioni di distruzione dei biglietti logori ammessi al cambio ai sensi dell'art. 68 del regolamento nelle premesse citato, possono essere effettuate - presso la cassa speciale della Banca d'Italia e della suddetta sezione istituita presso la filiale dell'Istituto in Piacenza - anche mediante triturazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1976 LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-03;504#art-2

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