Art. 1

In vigore dal 10 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 422; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . È autorizzata l'istituzione, presso la filiale di Piacenza della Banca d'Italia, di una sezione della cassa speciale e dell'annesso ufficio governativo di controllo per le operazioni di cambio dei biglietti logori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-03;504#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento per i biglietti di Stato e di banca. — Testo vigente | Portale Normativo