Art. 1
In vigore dal 10 ago 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 422;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
.
È autorizzata l'istituzione, presso la filiale di Piacenza della Banca d'Italia, di una sezione della cassa speciale e dell'annesso ufficio governativo di controllo per le operazioni di cambio dei biglietti logori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-06-03;504#art-1