Art. 2
In vigore dal 3 lug 1976
Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica (riservato ad assistente radiologo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1976
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 69
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-29;418#art-2