Art. 2

In vigore dal 3 lug 1976
Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di clinica ostetrica e ginecologica (riservato ad assistente radiologo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 69
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-29;418#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo