Art. 1
In vigore dal 3 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, ed in particolare l';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con cui tra l'altro è stato attribuito un posto di assistente ordinario alla seconda cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;
Visto il telegramma del 23 marzo 1976, protocollo G/69595, con cui il rettore dell'Università degli studi di Roma comunica che il posto in questione è vacante dal 1 gennaio 1972;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione siano venute meno le motivate esigenze didattiche e scientifiche che, a suo tempo, determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
.
Il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, alla seconda cattedra di economia e politica agraria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, è recuperato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-04-29;418#art-1