Art. 28

In vigore dal 8 apr 1976
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 aprile 1976. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1976 LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-28

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