Art. 25

In vigore dal 8 apr 1976
Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 1200 con un minimo di L. 6000. Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1000 scatti trimestrali. Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2000 scatti trimestrali. Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 30.000. Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma. I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco, per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti, sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-03-18;55#art-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo