Art. 3

In vigore dal 5 giu 1976
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1976 LEONE FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 22
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-12;293#art-3

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