Art. 1
In vigore dal 5 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'anno 1976 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:
n. 68 sottoufficiali e n. 80 graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;
n. 82 sottufficiali e n. 65 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-12;293#art-1