Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 7

In vigore dal 16 feb 1976
In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al fondo, il diritto all'indennità prevista dall', n. 1), sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota di indennità pari al quoziente ottenuto dividendo l'indennità complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purchè nelle predette condizioni di età o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, l'indennità è divisa tra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purchè non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-7

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