Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 6

In vigore dal 16 feb 1976
L'indennità prevista dall', n. 1), è corrisposta agli iscritti al fondo ed ai loro superstiti, aventi diritto al trattamento di quiescenza, d'ufficio senza che occorra alcuna domanda. A tal fine l'ufficio del personale che amministra gli iscritti al fondo è tenuto a comunicare alla segreteria del fondo stesso i nominativi degli impiegati e degli operai che siano cessati dal rapporto d'impiego per qualsiasi causa. La detta comunicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della cessazione del rapporto di impiego. Ai superstiti elencati nel successivo , non aventi diritto al trattamento di quiescenza, l'indennità viene liquidata su domanda degli interessati, da presentarsi nel termine perentorio di due anni dalla data del decesso dell'iscritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;857#art-rae-6

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