Regolamento amministrazione ed erogazione del fondo di previdenza

Art. 23

In vigore dal 16 feb 1976
La misura dell'indennità di cui al n. 1) dell' per coloro che sono cessati dal servizio nel corso dell'anno 1973 o per i loro superstiti, sarà determinata dividendo l'ammontare delle somme di cui alle lettere a), b) e d) dell' per il numero complessivo degli anni di servizio, valutati ai sensi dell' primo comma, di detto personale e moltiplicando il relativo quoziente per gli anni di servizio di ciascun iscritto. L'importo della detta indennità non può comunque essere superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennità, previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-12;856#art-rae-23

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