Titolo TERZO

Art. 79

Abrogato
In vigore dal 24 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975 LEONE SPADOLINI - MORO - GUI - COLOMBO - MALFATTI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-79

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