Titolo TERZO
Art. 79
AbrogatoIn vigore dal 24 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975
LEONE
SPADOLINI - MORO - GUI -
COLOMBO - MALFATTI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-79