Titolo TERZO
Art. 79
Abrogato80 / 80In vigore dal 24 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975
LEONE
SPADOLINI - MORO - GUI -
COLOMBO - MALFATTI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-79