Art. 79
Titolo TERZO

Art. 79

Abrogato80 / 80
In vigore dal 24 feb 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2000, N. 441 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 dicembre 1975 LEONE SPADOLINI - MORO - GUI - COLOMBO - MALFATTI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 52

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-79