Art. 3
In vigore dal 10 ott 1975
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-09-30;483#art-3