Art. 2
In vigore dal 10 ott 1975
L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
"La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici: con decreto del Ministro per le finanze sono disposti gli adattamenti al mezzo meccanografico delle prescrizioni contenute nei precedenti commi. Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga della facoltà di cui all'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 con decreto del Ministro per le finanze possono essere affidati al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica anche compiti di carattere esecutivo inerenti all'attività di preparazione e compilazione dei ruoli, compreso quello della rilevazione de dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, salve le definitive determinazioni dei competenti uffici delle imposte dirette, con determinazione del compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della predetta legge".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-09-30;483#art-2