Art. 1
In vigore dal 7 set 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 49;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 605, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, sono soppresse le parole: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; e dopo le parole: "dell'art. 6" sono aggiunte le parole: "escluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Il quarto comma dell'art. 16 indicato al comma precedente è sostituito dal seguente:
"La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1978 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 per gli atti indicati nelle lettere g) ed i) dell'art. 6 ed entro il 30 giugno 1979 relativamente ai titoli di pagamento indicati nella lettera h) dell'art. 6 emessi dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978".
Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto dal 30 giugno 1975.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;440#art-1