Art. 3
In vigore dal 12 lug 1975
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, è ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-02;288#art-3