Art. 2
In vigore dal 12 lug 1975
Le modificazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto dal 1 gennaio 1973.
I contribuenti che dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1974, hanno versato l'imposta sul valore aggiunto per cessioni di beni e prestazioni servizi non imponibili in virtù della disposizione di cui ai precedenti comma hanno diritto alla detrazione o al rimborso del relativo importo a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, se nei loro confronti è fatta richiesta di restituzione da coloro che hanno corrisposto l'imposta stessa in via di rivalsa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-02;288#art-2