Art. 2
In vigore dal 23 lug 1977
I minori di età ed i giovani dai 18 ai 21 anni di età, nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attività:
1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1975
LEONE
MORO - TOROS - GULLOTTI
- DONAT-CATTIN -
BISAGLIA - MARCORA -
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-17;479#art-2