Art. 2

In vigore dal 23 lug 1977
I minori di età ed i giovani dai 18 ai 21 anni di età, nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attività: 1) lavori in risaia; 2) diserbo dei canali; 3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi; 4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - BISAGLIA - MARCORA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-17;479#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicita' delle visite mediche per i minori occupati in attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive. — Testo vigente | Portale Normativo