Art. 1
In vigore dal 23 lug 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia;
Decreta:
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L'idoneità dei minori di età e dei giovani dai 18 ai 21 anni di età occupati in attività non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti.
Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-17;479#art-1