Art. 3
In vigore dal 16 lug 1975
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1975
LEONE
FORLANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 75
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-05;262#art-3