Art. 1
In vigore dal 16 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'anno 1975 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari:
sessantotto sottufficiali e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito;
ottantacinque sottufficiali e centotrentaquattro graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-05;262#art-1