Art. 1

In vigore dal 16 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'anno 1975 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purchè ancora soggetti ad obblighi militari: sessantotto sottufficiali e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito; ottantacinque sottufficiali e centotrentaquattro graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
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