Art. 2
In vigore dal 22 mag 1976
L'art. 48 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) è così modificato:
"Art. 48 (Commissioni di collaudo). - Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.
Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato.
La commissione è nominata dal Ministro per la marina mercantile.
Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione.
Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.
La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1975
LEONE
MORO - REALE - GIOIA - FORLANI - DONAT-CATTIN - GUI - BUCALOSSI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 47
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-24;988#art-2