Art. 1
In vigore dal 22 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 52 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 42 e 48 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto coi Ministri per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per i lavori pubblici e per i trasporti;
Decreta:
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L'art. 42 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima) è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-24;988#art-1