Art. 2

In vigore dal 24 lug 1975
La data di inizio di funzionamento delle sezioni staccate di cui al precedente articolo verrà fissata per ciascuna sezione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiani. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 aprile 1975 LEONE MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei Conti, addì 1 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 90
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-18;277#art-2

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Art. 2 Indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo