Art. 1

In vigore dal 24 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l', comma terzo, e l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono determinate nella tabella allegata al presente decreto. Con successivo provvedimento saranno determinate la sede e la circoscrizione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-18;277#art-1

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