Art. 1
In vigore dal 24 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti l', comma terzo, e l'art. 52 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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Le sedi e le circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sono determinate nella tabella allegata al presente decreto.
Con successivo provvedimento saranno determinate la sede e la circoscrizione della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-18;277#art-1