Art. 2

In vigore dal 16 lug 1975
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale l'esproprio ed i lavori dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 1975 LEONE FORLANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 73
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