Art. 1

In vigore dal 16 lug 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Vista la relazione tecnico-illustrativa in data 23 marzo 1974 della direzione demanio della 3ª regione aerea di Bari; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Le opere destinate alla difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, relative alla costruzione di un deposito munizioni nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilità. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-14;261#art-1

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