Art. 1

In vigore dal 17 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità ed il tesoro; Decreta: . Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facoltà di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Rientrano altresì nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonché quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;474#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo