Art. 3
In vigore dal 5 ott 1975
La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.
Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.
Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa.
In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;472#art-3