Art. 2
In vigore dal 12 gen 1988
Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall', n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;472#art-2