Art. 4

In vigore dal 5 ott 1975
Le province di Trento e di Bolzano stabiliscono, nell'ambito del rispettivo territorio, le categorie di lavoratori altamente specializzati previste dall'art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sentita la commissione provinciale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280.
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