Art. 3
In vigore dal 5 ott 1975
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
a) al collocamento ed all'avviamento al lavoro degli apprendisti;
b) alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
c) ai rapporti e convenzioni internazionali;
d) agli studi, alla ricerca, alla documentazione e all'informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;471#art-3