Art. 3
In vigore dal 21 apr 1976
L'istituto d'arte di Guidonia è soppresso; il personale in servizio presso l'istituto d'arte di Guidonia è trasferito a prestare servizio presso l'istituto d'arte di Tivoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1975
LEONE
MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 24
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-11;942#art-3