Art. 2

In vigore dal 21 apr 1976
Il contributo annuo occorrente per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 83.800.000. La spesa graverà per L. 72.800.000 sul cap. 2082 e per L. 11.000.000 sul cap. 2106 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e sui capitoli corrispondenti degli anni finanziari successivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-11;942#art-2

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Art. 2 Istituzione dell'istituto d'arte di Tivoli. — Testo vigente | Portale Normativo