Art. 5
In vigore dal 31 gen 1975
A decorrere dalle date di applicazione delle decisioni adottate dalla commissione delle Comunità europee il 5 giugno 1974, il 21 giugno 1974 ed il 17 luglio 1974, nel quadro delle azioni di politica congiunturale previste dall'art. 108 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 974/71 si applicano con l'osservanza delle misure integrative previste dalle citate decisioni e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-12-24;727#art-5