Art. 4

In vigore dal 31 gen 1975
Per le esigenze connesse all'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e del presente decreto può essere comandato presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, personale di altre amministrazioni dello Stato nonché di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato è assunto dall'Azienda medesima.
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