Art. 2
In vigore dal 24 dic 1974
Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso "L'Integratrice", con sede in Palermo, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico citato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;633#art-2