Art. 1
In vigore dal 24 dic 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la sentenza in data 12 agosto 1974, con la quale il tribunale di Palermo in luogo di accogliere la richiesta di fallimento avanzata da alcuni creditori della società di mutuo soccorso "L'Integratrice", ha ritenuto di dichiarare lo stato di insolvenza di detta società ed ha ordinato che la sentenza stessa fosse comunicata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 195, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Ritenuto che per il combinato disposto dell'art. 82 del citato testo unico e dell'art. 195 della richiamata legge fallimentare, l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza nei confronti della società di cui trattasi comporta l'obbligo della sua messa in liquidazione coatta amministrativa;
Ritenuto che in conseguenza della sentenza sopra citata resta precluso ogni esame sia in ordine alla possibilità per il giudice di dichiarare lo stato di insolvenza della società in luogo del fallimento sia in ordine alle iniziative di competenza del citato Ministero a disporre la liquidazione coatta amministrativa;
Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private la quale nella seduta del 22 ottobre 1974 ha espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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La società di mutuo soccorso "L'Integratrice", con sede in Palermo, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-11-14;633#art-1