Art. 2

In vigore dal 18 feb 1975
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre: clinica chirurgica generale e terapia chirurgica due posti; clinica medica generale e terapia medica un posto; patologia speciale medica e metodologia clinica un posto; clinica delle malattie nervose e mentali un posto e psichiatria un posto; in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-04;737#art-2

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