Art. 1

In vigore dal 18 feb 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi, stipulati in Ancona rispettivamente in data 1 agosto 1973 e 31 agosto 1974, per il finanziamento di sei posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-04;737#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo