Art. 2
In vigore dal 5 set 1975
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente - compresa la quota da anticipare per conto della Turchia - si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MORO - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 44
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-02;929#art-2