Art. 2

In vigore dal 5 set 1975
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente - compresa la quota da anticipare per conto della Turchia - si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 44
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-02;929#art-2

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Art. 2 Esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonche' dell'annesso accordo tecnico, conclusi ad Ankara il 24 gennaio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo