Art. 1

In vigore dal 5 set 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonché all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 12 degli accordi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-02;929#art-1

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