Art. 1
In vigore dal 5 set 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per la realizzazione di un cavo telefonico sottomarino tra i due Paesi, nonché all'annesso accordo tecnico, firmati ad Ankara il 24 gennaio 1973, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 12 degli accordi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-10-02;929#art-1