Art. 2
In vigore dal 11 gen 1976
Gli istituti di cui all' assumono rispettivamente la denominazione di:
A) istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
B) istituto tecnico commerciale, per geometri e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-16;1028#art-2