Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 gen 1976
Gli istituti di cui all' assumono rispettivamente la denominazione di: A) istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; B) istituto tecnico commerciale, per geometri e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-16;1028#art-2