Titolo III

Art. 15

Conferenza dei presidenti

In vigore dal 12 nov 1974
I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. La conferenza è presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attività di comune interesse svolte dagli istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;419#art-15

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